(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 56 del 31 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
PREAMBOLO 
    Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche in Toscana); 
    Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso
nella seduta del 23 luglio 2009; 
    Visto il parere del Consiglio delle  autonomie  locali,  espresso
nella seduta del 30 ottobre 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. In questi anni di  applicazione  della  legge  regionale  23
giugno 2003, n. 30  (Disciplina  delle  attivita'  agrituristiche  in
Toscana) si sono manifestate nuove  esigenze  di  tipo  giuridico  ed
economico. Da un lato infatti, il legislatore nazionale ha  approvato
una legge generale in materia di agriturismo alle cui disposizioni le
Regioni devono adeguarsi per le parti che  costituiscono  espressione
della potesta' legislativa  statale  esclusiva  e  concorrente,  come
stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 339 del  2007,
dall'altro la situazione economica in cui versa il settore  induce  a
promuovere la diversificazione aziendale per favorire  l'integrazione
del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone  rurali
nonche'  la  cosiddetta  filiera  corta  e  l'utilizzo  dei  prodotti
aziendali; 
      2. Tenendo conto delle migliori pratiche realizzate  anche  sul
nostro territorio risulta evidente che per conseguire  reali  effetti
di semplificazione e per sviluppare la massima liberta' d'impresa  e'
necessario superare la logica del controllo preventivo della pubblica
amministrazione e conseguentemente valorizzare il controllo  ex  post
al fine di garantire un adeguato contemperamento degli  interessi  in
gioco: liberta'  d'impresa/tutela  del  territorio,  dell'ambiente  e
della salute. Di qui l'esigenza di introdurre anche in questo settore
una reale semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio
dell'attivita' agrituristica  e  una  disciplina  piu'  rigorosa  dei
controlli sull'esercizio dell'attivita'; 
      3. Le funzioni amministrative, in coerenza con il principio  di
sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art. 118, comma  primo  della
Costituzione, sono conferite ai comuni. Occorre tuttavia  evidenziare
che  le  funzioni  relative  alla   presentazione   della   relazione
sull'attivita' agrituristica sono trattenute a  livello  regionale  e
attribuite ad ARTEA. Tale scelta e' stata fatta in  coerenza  con  la
previsione della legge regionale 8 marzo  2000,  n.  23  (Istituzione
dell'anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole,  norme   per   la
semplificazione dei procedimenti amministrativi  ed  altre  norme  in
materia di agricoltura) che  ha  istituito  presso  ARTEA  l'anagrafe
regionale delle aziende agricole quale nucleo del sistema informativo
agricoltura  della   regione   Toscana   (SIART)   e   strumento   di
organizzazione e snellimento dell'azione regionale; 
      4. Per favorire l'integrazione del reddito, la  permanenza  dei
lavoratori agricoli nelle zone rurali nonche' la  cosiddetta  filiera
corta e l'utilizzo dei prodotti aziendali e' prevista la possibilita'
di estendere il servizio di somministrazione pasti alimenti e bevande
agli ospiti che non usufruiscono  di  altri  servizi  di  ospitalita'
agrituristica  e  viene  introdotta  la  disciplina  delle  attivita'
didattiche rivolte ai minori in eta' scolare; 
      5.  Al  fine  di  evitare  che  con  l'obiettivo  economico  di
sfruttare al meglio le strutture esistenti si  realizzino  situazioni
di   commistione   di    attivita'    diverse    (agrituristiche    e
extra-alberghiere) non corrette sotto il profilo della  tutela  della
concorrenza, si interviene  sulla  previsione  legislativa  che  pone
attualmente un limite numerico alle varie  attivita'  agrituristiche,
stabilendo   che   i   limiti   di   ospitalita'   sono   determinati
esclusivamente dalla principalita' dell'attivita'  agricola  e  dalle
strutture disponibili; 
      6. Per adeguare il testo vigente alla normativa sopravvenuta in
questi anni  si  sono  apportate  alcune  modifiche  alla  disciplina
vigente  in  particolare  alle  norme  in  materia  di  igiene  degli
alimenti; 
      7. Si ritiene di non  accogliere  il  parere  condizionato  del
Consiglio delle autonomie  locali  nella  parte  in  cui  solleva  la
necessita'   di   risolvere   le   criticita'    relative    all'iter
procedimentale  per  la  presentazione  della  DIA  in  quanto   tali
criticita' risultano superate con la previsione di  cui  all'art.  7,
comma 6 che rinvia al regolamento di attuazione il coordinamento  fra
i sistemi informativi di SUAP e DUA. 
 
                    Si approva la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 1 della l.r. 30/2003 
 
    1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge  regionale
23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita'  agrituristiche  in
Toscana) dopo  la  parola  «forestale»  sono  inserite  le  seguenti:
«attraverso la promozione di iniziative di  sostegno  alle  attivita'
agricole;». 
    2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art.  1  della  l.r.  30/2003
dopo  la  parola:  «prodotti»  sono  inserite  le  parole:  «agricoli
regionali». 
    3. Al termine della lettera f) del comma 1 dell'art. 1 della l.r.
30/2003 sono aggiunte le parole: «nonche'  il  turismo  a  favore  di
soggetti svantaggiati.» 
    4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 1 della l.r.  30/2003
e' inserita la seguente: 
      «f bis) favorire e sviluppare la  valorizzazione  dei  prodotti
agroalimentari attraverso la filiera corta;». 
    5. Dopo la lettera f bis) del comma  1  dell'art.  1  della  l.r.
30/2003 e' inserita la seguente: 
      «f ter) svolgere attivita' didattiche e divulgative, sociali  e
di servizio per le comunita' locali;» 
    6. Dopo la lettera f ter) del comma  1  dell'art.  1  della  l.r.
30/2003 e' inserita la seguente: 
      «f   quater)   favorire   la   promozione    delle    attivita'
agrituristiche.».